[1]Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVE DEI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E RAPPRESENTANZE CONSOLARI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate le "Parti", con l'auspicio di concludere un Accordo al fine di facilitare l'esercizio di attivita' lavorativa da parte dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari dello Stato accreditante nel territorio dello Stato ricevente, hanno concordato quanto segue:
[2]Articolo 1 Oggetto dell'Accordo
[3]1. I familiari a carico che fanno parte del nucleo familiare che vive con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e Rappresentanze consolari della Repubblica del Cile nella Repubblica italiana e della Repubblica italiana nella Repubblica del Cile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa autonoma o subordinata nel territorio di quest'ultimo, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocita'. 2. Per gli effetti del presente Accordo, l'espressione "familiari" del paragrafo precedente si riferisce a:
- I)il/la coniuge;
- II)i figli a carico dai 18 ai 21 anni;
- III)i figli a carico dai 22 ai 25 anni che frequentino corsi di studio a livello superiore;
- IV)i figli diversamente abili a prescindere dalla loro eta', che facciano parte del nucleo familiare di un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari. 3. Questo privilegio non si applica ai familiari del personale con contratto locale delle Missioni diplomatiche e consolari. 4. Il menzionato privilegio, inoltre, si estendera' ai familiari del citato personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e delle Rappresentanze accreditate presso gli Organismi Internazionali con sede presso i due Stati.
Testo vigente dal 21 ottobre 2015
