[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le «Parti», hanno convenuto quanto segue.

[3]Art. 1.

[4]Oggetto dell'Accordo

[5]I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa nel territorio di quest'ultimo in conformita' con le disposizioni del presente Accordo. L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa:

  • I)i coniugi non separati;
  • II)i figli non sposati di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni;
  • III)i figli non sposati affetti da invalidita' fisica o psichica. Questo beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

Testo vigente dal 5 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-23;49~accordo-art1 · fonte su Normattiva