[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO
[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le «Parti», hanno convenuto quanto segue.
[3]Art. 1.
[4]Oggetto dell'Accordo
[5]I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa nel territorio di quest'ultimo in conformita' con le disposizioni del presente Accordo. L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa:
- I)i coniugi non separati;
- II)i figli non sposati di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni;
- III)i figli non sposati affetti da invalidita' fisica o psichica. Questo beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.
Testo vigente dal 5 maggio 2015
