[1]ARTICOLO X

[2]Vengono inseriti due nuovi articoli 19 e 20: "ARTICOLO 19. - La Commissione esaminatrice delibera assumendo come elementi di valutazione il voto preliminare e i risultati delle prove scritte e orali. I candidati che hanno ottenuto la media richiesta all'articolo 5-4° sono dichiarati promossi. I candidati il cui punteggio raggiunge almeno i nove decimi del totale previsto sono oggetto di una deliberazione particolare, nel corso della quale la Commissione esaminatrice prende visione della pagella, tenendo conto in particolare dei voti degli ultimi due anni scolastici. Dopo aver deliberato si ogni singolo caso, emette la decisione definitiva. Le decisioni della Commissione esaminatrice sono sovrane. E' ricevibile solo il ricorso basato su un vizio di forma. ARTICOLO 20. - Se i pareri riguardanti un candidato sono discordi, si procede ad una votazione. A tali votazione partecipano, oltre al Presidente e ai vicepresidenti, gli esaminatori esterni, il Direttore della Scuola, i professori (1) del candidato che insegnano nell'ultimo anno le discipline oggetto di una prova scritta e orale. In caso di parita' di voti, e' determinate il voto del Presidente".

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artx · fonte su Normattiva