[1]Articolo II.

[2]I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 sono cosi' modificati: "1) Le prove della licenza liceale europea si svolgono sulle materie insegnate nel settimo anno di studi, secondo il programma dello stesso anno;

  • 2)Per valutare i risultati dei candidati, la Commissione esaminatrice prende in considerazione gli elementi seguenti: - il voto preliminare; - le prove finali;
  • 3)Le prove finali sono in parte scritte e in parte orali. I voti sono espressi con cifre da 1 a 10; 10 rappresenta il voto piu' elevato. Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente".

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artii · fonte su Normattiva