[1]ARTICOLO III

[2]Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

  • a)la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
  • b)lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
  • c)lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
  • d)lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
  • e)la cooperazione in materia di legislazione turistica.

Testo vigente dal 16 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-02;41~accordo-artiii · fonte su Normattiva