[1]ARTICOLO III
[2]Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:
- a)la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
- b)lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c)lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
- d)lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
- e)la cooperazione in materia di legislazione turistica.
Testo vigente dal 16 febbraio 2006
