ARTICOLO IV INTERSCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI TURISTICI Al fine di migliorare la conoscenze dell'industria turistica dei due Paesi e di scambiare consulenze e trasferimento di tecnologie, le Parti programmeranno un calendario annuale di visite tecniche contenente obiettivi specifici, profili professionali del personale specializzato, itinerari delle visite ed eventuale materiale necessario. Il risultato di tali consulenze, si riassumera' in documenti tecnici che individuino i settori nei quali si ritiene opportuno realizzare i programmi d'intervento, nonche' le linee, gli obiettivi e le modalita' dell'intervento medesimo. Al fine di offrire il massimo sostegno ai progetti da inserire nei programmi d'intervento, cosi' delineati, le Parti potranno costituire una Banca Dati per informazioni alle imprese, circa l'opportunita' e la convenienza degli investimenti.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artiv · fonte su Normattiva