ACCORDO tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, la Repubblica di Slovenia, dall'altro IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato, e LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, dall'altro CONSIDERANDO che la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita'; PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerato che nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che spettano loro in virtu' di altri accordi internazionali, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Articolo 1 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, e' alla base delle politiche interna ed estera della Comunita' e della Slovenia e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio di cui all'allegato I.
Testo vigente dal 23 marzo 1996
