SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L' IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, dall'altro, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee; CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Repubblica di Finlandia, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi; CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che la Finlandia sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna; CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra la Finlandia e il Portogallo non e' necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Finlandia dal Portogallo sono stati gia' aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunita'; HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Finlandia dalla Spagna e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La riscossione dei dazi doganali applicabili in Finlandia, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna e' totalmente sospesa.

Testo vigente dal 4 febbraio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;52~secondo-protocollo-art1 · fonte su Normattiva