[1]PER DANNI O PERDITE

[2]Gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, ribellioni, insurrezioni o rivolte nel territorio della predetta Parte Contraente, riceveranno, per quanto riguarda la restituzione, compensazione o altra forma di risarcimento, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di Paesi Terzi.

Testo vigente dal 28 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art5 · fonte su Normattiva