[1]PER DANNI O PERDITE
[2]Gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, ribellioni, insurrezioni o rivolte nel territorio della predetta Parte Contraente, riceveranno, per quanto riguarda la restituzione, compensazione o altra forma di risarcimento, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di Paesi Terzi.
Testo vigente dal 28 giugno 2003
