[1]Perquisizioni, sequestri e confisca

[2]1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti allo stesso e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti allo stesso. 2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti allo stesso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti allo stesso, in conformita' all'articolo 6 del presente Trattato. 3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato o le cose pertinenti al medesimo ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni concordate tra gli Stati stessi. 4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150~art17 · fonte su Normattiva