[1]Richiesta di estradizione e documenti necessari
[2]1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:
- a)l'indicazione dell'autorita' richiedente;
- b)il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
- c)un'esposizione chiara e circostanziata dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica;
- d)il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilita' e sulla pena che puo' essere inflitta;
- e)il testo delle disposizioni di legge che si riferiscono alla prescrizione del delitto ed un'analisi della situazione della prescrizione nel caso concreto;
- f)il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata:
- a)dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'autorita' competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
- b)dalla copia autentica della sentenza definitiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti e timbrati ufficialmente dalle autorita' competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto. 4. La domanda e i documenti presentati in conformita' all'articolo 6 sono esenti da legalizzazione e apostille.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
