Art. 5-terEstratto del provvedimento iscrivibile

Ogni estratto di condanna ricevuto e' conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:

  • a)informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
  • 1)nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
  • 2)data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata definitiva;
  • 3)data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
  • 4)pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
  • b)informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
  • 1)nome dei genitori della persona condannata;
  • 2)numero di riferimento della condanna;
  • 3)luogo del reato;
  • 4)interdizioni derivanti dalla condanna;
  • c)informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorita' centrale dello Stato di condanna:
  • 1)numero di identita' o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
  • 2)impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43; ((2-bis) immagine del volto della persona condannata;))
  • 3)eventuali pseudonimi della persona condannata.

Testo vigente dal 28 giugno 2022, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art5ter · fonte su Normattiva