[1]e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc.

[2]1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad applicare misure amministrative e doganali che permettano lo svolgimento libero, ininterrotto e continuo dei trasporti in transito. All'occorrenza, intraprenderanno dei negoziati al fine di convenire le misure da adottare onde assicurare e facilitare il transito. 2. Gli Stati Contraenti si impegnano ad utilizzare una documentazione semplificata e metodi di rapida applicazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto e altre procedure amministrative relative ai trasporti in transito per tutto il percorso in transito sul loro territorio, ivi compreso ogni trasbordo, immagazzinamento, rottura di carico e cambiamento del modo di trasporto che abbia luogo nel corso di tale tragitto.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art5 · fonte su Normattiva