[1]di merci in transito

[2]1. Le modalita' di immagazzinamento delle merci in transito nei punti di ingresso, uscita e soste intermedie negli Stati di transito potranno essere fissate mediante accordi tra gli Stati interessati. Gli Stati di transito accorderanno condizioni di immagazzinamento che siano per lo meno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle merci in provenienza dal proprio territorio o a destinazione di quest'ultimo. 2. Le tariffe ed i canoni saranno fissati in conformita' dell'articolo 4.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art6 · fonte su Normattiva