[1]doganali e tasse speciali di transito

[2]Nel territorio dello Stato di transito, i trasporti in transito non saranno sottoposti dalle Autorita' di detto Stato ne' a dazi doganali ne' ad ogni altro dazio o tassa esigibile a motivo dell'importazione o dell'esportazione, ne' ad alcuna tassa speciale a motivo del transito. Tuttavia, potranno essere riscossi in occasione di tali trasporti in transito, dei canoni aventi il solo scopo di coprire le spese amministrative e di sorveglianza imposte da tale transito. L'entita' di tutti i canoni di tale genere dovra' corrispondere quanto piu' possibile alle spese da coprire e con riserva di tale condizione, i detti canoni dovranno essere applicati in conformita' della norma sulla non discriminazione enunciata al paragrafo I dell'articolo 2.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art3 · fonte su Normattiva