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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprieta', immobiliare per il servizio del prestito medesimo, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 12 sono aggiunti i seguenti comma:
[10]«Tuttavia il Ministero delle finanze provvedera', ai soli fini dell'imposta e con decorrenza dal 1938, alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni appartenenti a quei distretti catastali nei quali le valutazioni risultanti dall'applicazione delle suddette norme siano, nella media, superiori della meta' al valore venale dei terreni stessi.
[11]«Sempre ai fini dell'accertamento dell'imposta, sono esclusi i censi, canoni e livelli dovuti in denaro. Tali censi, canoni e livelli, capitalizzati al cento per cinque del rispettivo ammontare, sono detratti dai valori immobiliari valutati secondo le norme suddette. Per ottenere la detrazione gli interessati dovranno presentare, agli uffici delle imposte territorialmente competenti, domanda corredata degli elementi di prova, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 14 gennaio 1937 - Anno XV
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]Mussolini - Di Revel - Solmi.
[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 2 marzo 1937 al 16 dicembre 2009
