: Le disposizione del presente Accordo si estendono altresi' alla realizzazione di films tra le imprese coproduttrici delle due parti contraenti ed alle imprese dei due Paesi con i quali l'una e l'altra parte sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. La realizzazione di films a carattere artistico e finanziariamente elevato dovra' essere esaminata con particolare interesse.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
