: Le disposizione del presente Accordo si estendono altresi' alla realizzazione di films tra le imprese coproduttrici delle due parti contraenti ed alle imprese dei due Paesi con i quali l'una e l'altra parte sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. La realizzazione di films a carattere artistico e finanziariamente elevato dovra' essere esaminata con particolare interesse.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art11 · fonte su Normattiva