[1]Produzioni Multilaterali

[2](1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, la Croazia ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia ovvero la Croazia siano legate da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, dalle Parti Contraenti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al dieci (10) per cento del costo. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve essere inferiore ai cinque (5) per cento del budget del film.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~art7 · fonte su Normattiva