Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', puo' anche negoziare accordi, diversi dagli accordi di partecipazione, con enti od istituzioni di diritto pubblico o privato che siano interessati al funzionamento di una delle Scuole europee esistenti. Il Consiglio superiore puo' attribuire a detti enti od istituzioni un seggio ed un voto presso il Consiglio di amministrazione della Scuola di cui trattasi.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art29 · fonte su Normattiva