materia amministrativa il Consiglio superiore:

  • 1)stabilisce lo statuto del Segretario Generale, dei direttori, del corpo docente e del personale amministrativo e tecnico in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera (a);
  • 2)designa il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto;
  • 3)nomina il direttore e i direttori aggiunti di ciascuna Scuola;
  • 4)a) su proposta dei Consigli d'ispezione stabilisce ogni anno, attraverso la creazione o la soppressione di posti, le esigenze in fatto di personale docente. Provvede affinche' i posti siano equamente ripartiti tra gli Stati membri. Di concerto con i governi, regola le questioni poste dalla designazione o dal comando di professori, maestri e consiglieri didattici della Scuola. Questi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale;
  • b)su proposta del Segretario Generale, stabilisce annualmente le esigenze in fatto di personale amministrativo e tecnico;
  • 5)organizza il proprio funzionamento e stabilisce il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art12 · fonte su Normattiva