Direttore esercita le proprie funzioni nell'ambito del regolamento generale di cui all'articolo 10. Egli ha autorita' sul personale preposto alla Scuola, secondo le procedure precisate nell'articolo 12, punto 4, lettere a) e b). Il Direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione i cui diplomi finali danno accesso all'universita'. Risponde del proprio operato al Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art21 · fonte su Normattiva