(1) In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo, possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduziane bipartita italo - tedesca film come coproduzione finanziaria realizzati nei due Paesi e che rispondano alle seguenti condizioni: La partecipazione minoritaria e' limitata all'ambito finanziario, conformemente al contratto.di coproduzione, e non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) ne' superiore al 25% (venticinque per cento). (2) Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa casa per caso dalle Autorita' italiane e tedesche competenti. (3) Gli apporti finanziari di entrambe le Parti contraenti per realizzare tali coproduzioni dovranno essere equilibrati in un periodo di' due anni. (4) Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorita' competenti potranno ammettere al beneficio delle coproduzioni finanziarie, a condizione di reciprocita', caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art15 · fonte su Normattiva