Art. 9 (Convenzione)
[1]- Coproduzioni finanziarie
[2]1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e in conformita' alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti: a includono una o piu' partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all'ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione che ciascuna Parte nazionale abbia una quota non inferiore al 10% e non superiore al 25% dei costi di produzione; b includono un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far si' che l'opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese; c aiutano a promuovere la diversita' culturale e il dialogo interculturale; e d sono oggetto di contratti di coproduzione che implicano disposizioni relative alla ripartizione delle entrate. 2 Il regime di coproduzione sara' accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo l'autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorita' competenti, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10 riportato qui di seguito.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
