[1]Clausola di penuria

[2]1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

  • a)una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure
  • b)una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento. 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione. 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunita' o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte. 5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art42 · fonte su Normattiva