1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:

  • a)il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;
  • b)il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art49 · fonte su Normattiva