1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori:

  • a)si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
  • b)gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi. 2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art50 · fonte su Normattiva