1. Una societa' comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una societa' serba stabilita nella Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunita', lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
- a)le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti; in particolare, essi:
- i)dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
- ii)svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
- iii)hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
- b)i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze puo' riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
- c)per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attivita' economiche simili nel territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una societa' serba oppure una consociata o una filiale serba di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che:
- a)detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;
- b)la sede principale della societa' si trovi rispettivamente al di fuori della Comunita' e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
