1. La Serbia agevola l'avvio di attivita' nel suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede:
- a)per lo stabilimento di societa' comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
- b)per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono
- a)per lo stabilimento di societa' serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
- b)per l'attivita' delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite nel loro territorio. 3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro societa', per quanto riguarda lo stabilimento o l'attivita' di societa' di un'altra Parte nel loro territorio. 4. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunita' e della Serbia che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:
- a)a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia;
- b)a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di societa' comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le societa' serbe, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.
- c)Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di societa' comunitarie.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
