[1]Disposizioni generali
[2]1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunita' e la Serbia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991. Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunita' e la Serbia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Serbia collabora con gli Stati membri della Comunita' per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo. 2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunita'. 3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunita' aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita' vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi. 4. Qualora la Comunita' fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Serbia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalita' necessarie. 5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunita' e della Serbia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
