1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunita', nonche' della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura. 2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso. 3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell'acquis. Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia. 4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
