[1]Condizioni speciali

[2]1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:

  • a)i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
  • b)i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
  • i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure
  • ii)che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7; 1.2. prodotti originari della Serbia:
  • a)i prodotti interamente ottenuti in Serbia;
  • b)i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
  • i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure
  • ii)che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Serbia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art38 · fonte su Normattiva