[1]Ravvicinamento normativo

[2]1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE. 2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art114 · fonte su Normattiva