[1]Imprese pubbliche
[2]Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86. I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilita' di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunita' in Serbia.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
