[1]Lotta al terrorismo
[2]Le Parti convengono di cooperare, in conformita' delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:
- a)attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
- b)attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- c)attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
