[1]Pesca

[2]Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art98 · fonte su Normattiva