[1], allevamento, pesca e sviluppo rurale

[2]Le Parti incoraggiano il dialogo e promuovono la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca, compresa l'acquacoltura, e sviluppo rurale. Le Parti si scambiano informazioni riguardanti:

  • a)la politica agricola, le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale e le indicazioni geografiche in generale;
  • b)le possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;
  • c)le politiche relative al benessere degli animali;
  • d)la politica di sviluppo nelle zone rurali, compresi i programmi di rafforzamento delle capacita' e le migliori pratiche in relazione alle cooperative rurali e la promozione dei prodotti delle zone rurali;
  • e)la politica di qualita' per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici;
  • f)lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, l'agroindustria e il trasferimento delle biotecnologie;
  • g)la protezione delle varieta' vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttivita' colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
  • h)lo sviluppo di banche dati su agricoltura e allevamento;
  • i)la formazione nei settori agricolo, veterinario e alieutico, compresa l'acquacoltura;
  • j)il sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse marine costiere e di alto mare;
  • k)la promozione della lotta contro le attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate e il commercio a esse associato.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art40 · fonte su Normattiva