[1]Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
[2]2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
[3]3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
[4]4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
