[1]Attuazione

[2]1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 123 del presente accordo. 2. In particolare, il sottocomitato:

  • a)elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
  • b)analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
  • c)procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito;
  • d)coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-4-art21 · fonte su Normattiva