[1]Attuazione
[2]1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 119 del presente accordo.
[3]2. In particolare, il sottocomitato:
- a)elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
- b)analizza l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
- c)procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito;
- d)coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, in particolare al traffico di transito.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 25 giugno 2010
