[1]Ambito di applicazione
[2]1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture. 2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare: - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo; - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale; - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica; - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali; - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
