[1]Aspetti finanziari
[2]1. La Comunita' puo' contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari. 2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
