L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Serbia. L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, liberta' e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della poverta' e la tutela ambientale.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art116 · fonte su Normattiva