[1]PROTOCOLLO 6
[2]SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
[3]IN MATERIA DOGANALE
[4]ARTICOLO 1
[5]Definizioni
[6]Ai fini del presente protocollo:
- a)"legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b)"autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- c)"autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- d)"dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e)"operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
