[1]PROTOCOLLO 6

[2]SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

[3]IN MATERIA DOGANALE

[5]Definizioni

[6]Ai fini del presente protocollo:

  • a)"legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
  • b)"autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
  • c)"autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
  • d)"dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
  • e)"operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-6-art1 · fonte su Normattiva