[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, di seguito denominati le "Parti Contraenti", Considerando la necessita' di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi; Convinti che una piu' efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali puo' essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni e che tale scambio di informazioni si basa su precise disposizioni legislative; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli dei loro rispettivi paesi nonche' il commercio legittimo; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione di beni e la corretta applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto delle norme e disposizioni giuridiche sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti di proprieta' intellettuale; Convinti che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l'esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione puo' essere resa piu' efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto Conto della Convenzione Internazionale di Reciproca Assistenza Amministrativa per prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali, adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale che stabilisce il quadro normativo per facilitare l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale; Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonche' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;
[3]HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
[4]Articolo 1
[5]Ai fini del presente Accordo si intende per: 1. "Amministrazione doganale" nella Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale del supporto tecnico della Guardia di Finanza per taluni adempimenti; e nel Regno Hascemita di Giordania, la Dogana giordana; 2. "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione delle merci, comprese le disposizioni legislative e regolamentari relative alle misure di divieto, restrizione e controllo; 3. "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale di una Parte Contraente; 4. "Amministrazione doganale richiedente", la competente Amministrazione doganale di una Parte Contraente che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale; 5. "Amministrazione doganale adita" la competente Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; 6. "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del l96l emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonche' nel paragrafo (n) e (r) dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; 7. "precursori" le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle Tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; 8. "consegna controllata" la tecnica intesa a consentire ad una spedizione illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope o similari, di uscire, entrare, o circolare nei territori degli Stati delle Parti Contraenti, sotto il controllo delle Amministrazioni competenti delle stesse, che ne sono a conoscenza, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico illecito di queste sostanze; 9. "pezzi di antiquariato e beni artistici" tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti Contraenti come definiti nelle legislazioni nazionali; 10. "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; 11. "informazioni" i dati, i documenti, i rapporti, le loro copie autenticate o altre comunicazioni.
Testo vigente dal 24 novembre 2011
