[1]Attuazione

[2]1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della Serbia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-6-art13 · fonte su Normattiva