[1]Altri accordi
[2]1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
- a)non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- b)sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Serbia; e
- c)non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'. 2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Serbia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
