[1]Avvio della procedura di arbitrato
[2]1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente puo' presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione. 2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
