[1]Avvio della procedura di arbitrato

[2]1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente puo' presentare, conformemente all'articolo 126 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

[3]2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-6-art3 · fonte su Normattiva