[1]Avvio della procedura di arbitrato
[2]1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente puo' presentare, conformemente all'articolo 126 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
[3]2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
