[1]Fissazione dei prezzi
[2]1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza. 2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. 3. Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi.
Testo vigente dal 20 ottobre 2017
