[1]Investimenti

[2]1. In deroga all'articolo 3 (Autorizzazione) e all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, sono autorizzati la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo della Repubblica moldova da parte di Stati membri e/o di loro soggetti nazionali. 2. In deroga all'articolo 3 (Autorizzazione) e all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Repubblica moldova e/o di suoi soggetti nazionali, sono autorizzati sulla base di una decisione preventiva dei comitato misto istituito dal presente accordo a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 (Comitato misto) del presente accordo. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 8 (Comitato misto), del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-sullo-spazio-aereo-art6 · fonte su Normattiva